Continua l’utilizzo dello strumento di democrazia per sostenere le imprese artigiane
Come in altre occasioni avvenuto, il consiglio direttivo dell’UNAS nel suo essere composto da cittadine e cittadini sammarinesi, si è fatto portavoce di tante esperienze maturate che necessitano di interventi a sostegno e tutela di una categoria e delle persone che quotidianamente desiderano operarci con la dovuta attenzione da parte delle Istituzioni. Per questo, nella giornata di ieri, sono state presentate 4 Istanze d’Arengo per porre l’attenzione su temi quali:
– Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit: estensione dei sostegni previsti dalla legge 71/1991 anche verso coloro che vorrebbero intraprendere mediante la titolarità di una impresa individuale.
– richiesta di modifica -normativa al fine di una maggiore attività di controllo verso tutte le attività esercitate in forma abusiva, specialmente all’interno di locali destinati ad abitazione.
– estensione del concetto della solidarietà familiare per le imprese individuali trasferite a nuovi titolari non collegati da rapporto di parentela.
– reintroduzione della solidarietà familiare per le imprese individuali che intendono chiedere supporto a familiari percettori di pensione Ordinaria di Anzianità.
ISTANZA D’ARENGO 04 avente per oggetto: Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit: estensione dei sostegni previsti dalla legge 71/1991 anche verso coloro che vorrebbero intraprendere mediante la titolarità di una impresa individuale. I firmatari della presente intendono sottoporre una richiesta circostanziata, al fine di poter supportare e sostenere l’inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit (di cui alla legge 71/1991 e segg.) a tutti i cittadini e residenti a prescindere della tipologia del lavoro (subordinato o autonomo). Ad oggi l’interpretazione della norma, per l’applicazione dei benefici previsti è limitata ai soli dipendenti, dimenticando la grande opportunità data dal settore dell’artigianato e dalla costituzione di piccole imprese per raggiungere l’obbiettivo nobile di “trovare e conservare un’occupazione convenienti e possano progredire professionalmente (cit. art. 1 L. 71/91) Un deficit fisico può limitare la velocità di esecuzione con conseguente raggiungimento di standard retributivi, ma non limita assolutamente l’estro, la fantasia, la competenza, l’arte e il risultato di un bene o servizio reso. Per questo motivo, ovvero per dare dignità a coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla norma citata, di poter liberamente accedere al mondo della titolarità di licenze individuali estendendo il sostegno dato dall’articolo 11 della legge 71/1991 anche a chi desidera intraprendere e mettersi in gioco anziché cercare meramente una occupazione subordinata.
ISTANZA D’ARENGO 05 avente per oggetto: richiesta di modifica normativa al fine di una maggiore attività di controllo verso tutte le attività esercitate in forma abusiva, specialmente all’interno di locali destinati ad abitazione. La legge 40/2014 agli articoli 27 (vigilanza) e 28 (sanzioni) prevede una severità in tema di lotta all’abusivismo, ma questa severità enunciata non trova applicazione verso quelle potenziali attività irregolari, esercitate all’interno delle abitazioni – pare – per l’impossibilità degli organi di controllo di accedere nei locali privati. Questo nonostante in certi casi la presunzione di attività sia suffragata anche da pubblicità su social o evidenze legate ad anomalie in tema di flussi di persone nello stesso sito. In un momento di difficoltà generalizzata per le imprese sammarinesi, con conseguenti ripercussioni anche per i lavoratori in esse impiegati e più in generale per l’intero sistema, con la presente Istanza d’Arengo si intende richiedere l’introduzione di misure atte a contrastare tutte le forme di lavoro abusivo, prevedendo – tra l’altro – maggiori poteri alle forze di controllo ed agli Uffici Competenti, per promuovere indagini e per gli accessi in aree private in cui si presume l’esistenza di una attività esercitata in forma irregolare.
ISTANZA D’ARENGO 02 avente per oggetto: estensione del concetto della solidarietà familiare per le imprese individuali trasferite a nuovi titolari non collegati da rapporto di parentela. Il termine “know-how transfer” (trasferimento di conoscenza) nell’ambito dei passaggi di proprietà delle imprese si riferisce al processo attraverso il quale l’acquirente di un’azienda acquisisce la conoscenza, le competenze e le informazioni cruciali che consentono all’azienda di continuare a operare con successo dopo il cambio di proprietà. Questo processo di trasferimento della conoscenza è di solito parte integrante dell’acquisizione di aziende. Oggi è molto sentito il problema della successione generazionale delle imprese, specialmente le piccole e le artigiane dove il passaggio tra genitori e figli è sempre più raro, mentre potrebbe essere possibile salvare il patrimonio culturale ed occupazionale attraverso una attenzione ai passaggi extra familiari. Il know-how transfer è un aspetto critico in una transazione di questo tipo, poiché aiuta a garantire la continuità delle operazioni e il successo a lungo termine dell’azienda dopo il passaggio di proprietà. Un’attenta pianificazione e una gestione efficace del know-how transfer sono fondamentali per il successo di tali passaggi e dei risvolti sociali, economici ed occupazioni, in capo alla possibilità di garantire la continuità di imprese strettamente connesse al territorio. Per quanto sopra, alla luce della rarità dei trasferimenti aziendali nel contesto delle piccole imprese individuali, di passaggi intra familiari, si richiede che possa essere introdotta una norma che permetta nei primi 18 mesi dal nuovo avviamento, il ricorso dei previsti di cui all’articolo 26 della legge 164/2022 (e art. articolo 7 del decreto 30/2023), anche a chi, non parente, era il precedente titolare di impresa trasferita.
ISTANZA D’ARENGO 03 avente per oggetto: reintroduzione della solidarietà familiare per le imprese individuali che intendono chiedere supporto a familiari percettori di pensione Ordinaria di Anzianità. Con l’articolo 26 della legge 164/2022 è stato mantenuta l’opportunità di accedere alla solidarietà familiare per i familiari delle imprese individuali, ma solo per i percettori di pensione di vecchiaia, escludendo i percettori di pensione di anzianità. Questa norma ha creato diverse difficoltà nelle piccole imprese familiari, anche perché di fatto ha reso impossibile l’assistenza ai familiari per coloro che andando in pensione di anzianità non sono più state riconosciute idonee a supportare un familiare stretto nella propria impresa. Con l’articolo 7 del decreto 30/2023, si è consentito lo svolgimento di Solidarietà Familiare di cui all’articolo 26 della Legge n.164/2022 da parte di titolari di pensione ordinaria di anzianità, anche prima del raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, per chi abbia acceduto al trattamento di pensione ordinaria di anzianità prima dell’1° gennaio 2023 ovvero che vi abbia avuto diritto prima di tale data. Fatte queste premesse siamo a rappresentare l’importanza oggettiva che può avere un familiare pensionato a tutti i livelli. In un mondo in cui ai lavoratori subordinati sono contemplati sempre più permessi e assenze retribuite per il supporto alla famiglia ed ai figli, essere un imprenditore o una imprenditrice titolare di licenza è sempre più complicato, specialmente dove la presenza e la necessità di aiuto servirebbero in situazioni di attività con relazioni al dettaglio, ove la presenza e l’apertura ha orari legati alle esigenze della clientela, generalmente ampi senza particolari turni di chiusura. In considerazione che oggi: è richiesto un importante contributo ai richiedenti a mente delle motivazioni che avevano indirizzato il legislatore in passato all’opportunità di considerare la piccola impresa individuale a gestione familiare quale soggetto meritevole di dignità, attenzione e sostegno siamo a richiedere che venga reintrodotto per le imprese individuali a contatto con il pubblico la possibilità di cui al citato art. 7 Decreto 30/2023 a chi si è posto o si porrà in pensione ordinaria di anzianità anche dopo l’introduzione della legge 157/2022
Unas